ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Approvato dall'Assemblea il 21 giugno 1999
PREMESSA:
Si premette che in data 10 ottobre 1968 con atto pubblico redatto da
Alberico Garlatti, Notaio in San Vito al Tagliamento, rep. 9596
raccolta 4292, registrato in San Vito al Tagliamento il 12 ottobre
1968 n.852 vol.120 mod. I° legge 1105, fu costituita l'Associazione
Culturale Ricreativa "La Polifonica Friulana Jacopo Tomadini", la
quale nel corso degli anni ha dato pubbliche manifestazioni
dell'appassionata attività dei propri aderenti e del solerte impegno
dei propri insegnanti, partecipando anche a concorsi in sede
nazionale ed internazionale, la cui durata fu fissata al tempo al 31
dicembre 1999; tutto ciò premesso si procede alla redazione del
nuovo atto di costituzione e denominazione per la prosecuzione delle
attività.
TITOLO I°
DENOMINAZIONE
art. 1
E' costituita un'associazione di volontariato operante nei settori
culturale e ricreativo, che assume la denominazione di:
POLIFONICA FRIULANA JACOPO TOMADINI
con sede in Piazzale Santuario, 3 a San Vito al
Tagliamento (Pn).
Detta associazione si ispira ai principi della legge
266/91, del decreto legislativo 460/97 ed alla legge regionale del Friuli
Venezia Giulia 12/95.
TITOLO II°
FINALITA'
art. 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a
carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione non ha
alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e
solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi
collettivi.
art. 3
L'Associazione, con la propria attività di volontariato, si propone
di:
a. Animare
la liturgia tramite il canto presso ed in accordanza con la Comunità
dei Frati Francescani Minori e la Parrocchia di Madonna di Rosa (San
Vito al Tagliamento ‑ PN)
b.
Promuovere e sviluppare lo
studio e la passione del repertorio corale per servizio religioso e
cultura pubblica.
c.
Curare la preparazione dì
persone che dimostrino attitudine al canto e alla musica in genere
d.
Promuovere e gestire eventi
culturali e musicali di vario genere.
e.
Partecipare a rassegne,
concorsi e competizioni musicali in sede regionale, nazionale e
internazionale.
f.
Indire corsi e seminari
aventi come obiettivi il il miglioramento e perfezionamento vocale e
la musica corale in genere.
g.
Operare partecipando
all'educazione civica ed estetica dei cittadini, diffondendone la
sensibilità artistica e valorizzando il grande patrimonio
folcloristico friulano, nazionale ed internazionale in genere.
L'Associazione potrà:
a.
Organizzare attività
ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo
libero dei Soci;
b.
Allestire e gestire bar e
punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente
anche in occasione di manifestazioni di vario genere, riservando le
somministrazionI ai propri Soci;
c.
Esercitare, in via meramente
marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale
esclusivamente a titolo d'auto finanziamento ‑, in tal case si
osserveranno le normative amministrative e fiscali previste dalle
vigenti leggi;
d.
Istituire e/o gestire, con
apposito regolamento, strutture di tipo scolastico ad indirizzo
musicale.
Inoltre l'Associazione potrà,
previa delibera dell'Assemblea:
- Attivare rapporti e
sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti
e aree d'interesse pubblico, collaborare per lo svolgimento di
manifestazioni e iniziative culturali
TITOLO III°
CRITERI
DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
art. 4
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere ammessi come Soci dell'Associazione tutti coloro,
Cittadini Italiani o stranieri che dichiarano con atto formale la
loro adesione all'iniziativa e si impegnano ad operare personalmente
per le finalità statutarie. L'associazione prevede le seguenti
tipologie di Soci:
-
SOCIO CANTORE
-
SOCIO NON CANTORE
-
SOCIO STUDENTE
art. 5
Al fine di dare uniforme disciplina
del rapporto e delle modalità associative volte a garantire 1
affettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in
funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa, si procede alle seguenti precisazioni:
-
Chi intenda essere ammesso come
Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi
ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell'Associazione. All'atto di accoglimento della richiesta sarà
rilasciata la tessera sociale rinnovabile di anno in anno.
-
Coloro i quali non
raggiungeranno la maggiore età, potranno essere comunque ammessi
in qualità di Soci, previa richiesta da parte di chi esercita la
Patria Potestà che si assume la responsabilità, per loro conto,
di esercitare tutti i diritti e l’onere di adempiere a tutti i
doveri di cui al seguente art. 6 fino al raggiungimento della
maggiore età.
DIRITTI E DOVERI DI TUTTI GLI ASSOCIATI
art. 6
La qualifica di Socio dà diritto a:
a.
Svolgere l'attività di cantore a seguito di giudizio tecnico,
artistico e vocale del Maestro Direttore.
b. Partecipare
a tutte le attività promosse dall'Associazione.
c. Esprimere
il proprio voto nelle sedi deputate
d. Partecipare
all'elezione degli Organi Direttivi
e. Presentarsi
come candidato ed essere eventualmente eletto alle Cariche Sociali.
f. Essere
informati sull'attività dell'Organizzazione.
La qualifica di Socio obbliga al
dovere di:
a. Osservare
lo statuto, i Regolamenti Organici e le deliberazioni assunte dagli
Organi Sociali.
b. Pagare
regolarmente il contributo associativo annuale nella misura e nelle
quote previste dalle determinazioni del Consiglio Direttivo per ogni
tipologia di socio. Per quanto riguarda i soci minorenni l'obbligo
del versamento della quota è a carico di colui che esercita la
Patria Potestà. In nessun caso la quota del contributo associativo
già versata potrà essere restituita. Nei casi in cui sia previsto il
versamento rateizzato del contributo (Soci studenti) i Soci saranno
ritenuti tali per il periodo di competenza per il quale è stata
versata la rata.
c. Partecipare
alle riunioni dell'Assemblea.
L'adesione all'Associazione si
fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti. sia, nei rapporti
personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano
alla vita dell'Associazione. Tutte le prestazioni degli aderenti
sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il
rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
art. 7
I Soci che partecipano ad attività sociali quali trasferte e
manifestazioni culturali sono tenuti a versare, se richiesto,
un'ulteriore contributo associativo. La quota sarà stabilita dal
Consiglio Direttivo, che definirà anche i tempi e le modalità del
versamento. Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili
e non rivalutabili.
TITOLO IV°
RECESSO
‑ ESCLUSIONE
art. 8
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di
morte.
art. 9
L'esclusione di un Socio dovrà
avvenire a seguito di delibera del Consiglio Direttivo nei confronti
di colui che:
a. Non
ottemperi alle disposizioni del presente statuto o degli eventuali
regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione.
b. Senza
giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote
associative di sua competenza di cui al precedente art. 6
c. Svolga
o tenti di svolgere attività contrarie o concorrenti agli interessi
dell'Associazione.
d. In
qualunque modo arrechi danni gravi materiali o morali
all'Associazione.
e. L'esclusione
diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.
art. 10
Le deliberazioni prese in materia
di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate per
iscritto ai Soci destinatari.
TITOLO V°
RISORSE
FINANZIARIE E FONDO COMUNE
art. 11
Il fondo comune è indivisibile.
L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
lo svolgimento della propria attività da:
-
Contributi
-
Beni
-
Lasciti ricevuti
-
Ogni altro provente
La gestione finanziaria è attuata
in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con obbligo di rendere
pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere
depositati presso la sede dell'Associazione per la consultazione da
parte dei Soci almeno 7 (sette) giorni prima della convocazione
dell'Assemblea per l'approvazione
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con
gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto assoluto di distribuire
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi
riserve o capitale fatto salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
ESERCIZIO SOCIALE
art. 12
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare
all'Assemblea degli Associati, Il bilancio deve essere approvato in
tale sede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI°
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
art. 13
Sono organi dell'Associazione:
a. L'Assemblea
degli Associati
b. Il
Consiglio Direttivo
c. Il
Presidente
d. I
Revisori dei conti
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
art. 14
L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
L'Assemblea generale degli Associati può essere ordinaria o
straordinaria. All'Assemblea straordinaria competono:
L'Assemblea straordinaria è
validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi)
degli aderenti e le delibere si riterranno valide se approvate da
almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto al voto
presenti.
Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
-
L'elezione delle cariche
sociali
-
L'approvazione dei programmi
di lavoro annuali e pluriennali
-
L'approvazione del conto
consuntivo
-
L'approvazione del bilancio
di previsione
La convocazione delle Assemblee,
da effettuarsi mediante avviso scritto almeno otto giorni prima
dell'adunanza, deve contenere:
a. Il luogo presso il quale si
terrà l'Assemblea;
b. La data prevista per
l'adunanza;
c. L'orario di prima
convocazione;
d. L'orario e la data di seconda
convocazione (solo nel caso di Assemblea Ordinaria,)‑,
e. L'ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata almeno
una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei
documenti contabili. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta,
per iscritto con le materie da trattare, da almeno 1/5 (un quinto)
degli Associati. In quest' ultimo caso la convocazione deve
effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le
deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice
dei soci intervenuti In seconda convocazione qualsiasi sarà il
numero dei presenti le deliberazioni saranno valide a maggioranza
semplice dei presenti. E' ammesso il voto per delega a meno delle
mozioni di scioglimento dell'associazione. Non è in ogni modo
ammessa più di una. delega per socio, ad esclusione di coloro che
ricoprono cariche sociali per i quali non è ammessa alcuna delega.
art. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente deII'assocíazione ed in sua
assenza dal suo vice o eventualmente da persona designata
dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal
Presidente dell'Assemblea.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 16
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 6 (sei) ad un
massimo di 12 (dodici) membri scelti fra gli Associati in un numero
sempre e in ogni caso pari. Il numero di membri componenti il
Consiglio Direttivo e determinato per decisione dell'Assemblea prima
di passare alle operazioni di voto.
Almeno i 2/3 dei componenti facenti parte del Consiglio Direttivo
devono essere Soci cantori. I componenti del Consiglio restano in
carica due anni e sono rieleggibíli. Tutte le Cariche Sociali sono
ricoperte a titolo gratuito.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo nel numero previsto e
successivamente, in seno al Consiglio Direttivo stesso, sono
designati Presidente, Vice Presidente, Cassiere e Segretario.
Il,Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte
nelle quale vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta
domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta
per iscritto da recapitarsi ai membri del Consiglio, almeno 8 (otto)
giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi è
presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell'Associazione.
pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a. Curare l'esecuzione delle
deliberazioni Assembleari
b. Redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo
c. Compilare i regolamenti
interni
d. Stipulare atti e contratti
inerenti l'attività sociale
e. Deliberare circa
l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati
f. Nominare i responsabili delle
commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui sì
articola la vita dell'Associazione
g. Compiere tutti gli atti e le
operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
h. In caso di dimissioni di uno o
più componenti il Consiglio Direttivo, a ciascuno subentra il primo
dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli
rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea affinché provveda
alla rielezione dei mancanti.
IL MAESTRO ‑ DIRETTORE ARTISTICO
art. 17
Il
Maestro‑Direttore , che fa parte del Consiglio Direttivo con
pienezza e parità di poteri è nominato o sollevato dall'incarico dai
membri del Direttivo. Inoltre al medesimo spetta la scelta del
programma la scelta e la preparazione dei coristi la disciplina e la
direzione tecnica del complesso corale ed artistica dell’intera
Associazione.
IL PRESIDENTE
art. 18
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria
amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il
potere di straordinaria amministrazione.
In caso di sua assenza o comunque impedimento le sue mansioni sono
esercitate dal VicePresidente.
IL SEGRETARIO
art. 19
Il Segretario cura la tenuta dei registri dell'Associazione, redige
i verbali delle Assemblee e del Direttivo e provvede alla
corrispondenza,
IL CASSIERE
art. 20
Il Cassiere provvede al servizio di esazione e di pagamento secondo
i mandati del Direttivo, tiene la contabilità, conserva quietanze e
fatture e gli altri titoli giustificativi cura la tenuta del libro
cassa, conserva il contante.
I REVISORI DEI CONTI
art. 21
Il collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri
nominati dall'Assemblea simultaneamente alle altre cariche sociali,
siano essi Associati o estranei. A loro spetta il compito di
controllare la gestione contabile dell'Associazione e il suo
movimento di cassa. Presenteranno annualmente all'Assemblea la loro
relazione con le osservazioni e la valutazioni del caso. 1 revisori
partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di
voto.
I PROBIVIRI
art. 22
Il collegio dei Probiviri è composto da 2 (due) membri estranei
all'Associazione, nominati dall'Assemblea tra le persone più
anziane, autorevoli o di prestigio. Qualora dovesse sorgere
controversia tra gli Associati in materia attinente all'Associazione
e, o, tra l'Associazione e i suoi Associati le parti s'impegnano a
demandare la risoluzione amichevole della vertenza secondo equità,
alla decisione dei Probiviri Tale decisione potrà in seguito
eventualmente essere appellata presso un collegio arbitrale composta
da 3 (tre) membri due dei quali nominati uno per ciascuna parte ed
il terzo scelto in comune accordo fra i Giudici Conciliatori o i
Vice‑Giudici Conciliatori del mandamento di San Vito al Tagliamento
o fra i Presidenti o Vice‑Presidenti di Associazioni simili
nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia.
TITOLO VII°
SCIOGLIMENTO
art. 23
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea
riunita in seduta straordinaria con il voto dei quattro quinti (4/5)
degli intervenuti di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto al
voto.
In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore scelto anche fra
i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti al
fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni
che perseguiranno la promozione e lo sviluppo di attività similari,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della
Legge 23/12/1996, n. 662.
NORMA DI SALVAGUARDIA
art. 24
Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato dal presente
statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile
e le disposizioni di legge vigenti.
Approvato in Assemblea Straordinaria dei Soci il 21/06/1999
Depositato
e Registrato presso
Ufficio del
Registro di Pordenone
in data 4 agosto
1999
al nr.°6485
Mod. III
Modificato
in Assemblea Straordinaria dei Soci il 29/06/2004
San
Vito al Tagliamento, 29 Ottobre 2004
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